
07 Mag Il Biologo nutrizionista può prescrivere diete in Italia
Nel mondo dell’alimentazione circolano ogni giorno consigli, programmi “miracolosi”, schemi fai-da-te e diete proposte da figure non sempre competenti. Ma c’è una verità che troppo spesso viene trascurata: in Italia, prescrivere una dieta personalizzata è un atto sanitario riservato per legge a figure professionali specifiche.
In questo articolo spiego chi è autorizzato a stilare piani nutrizionali (diete), cosa prevede la normativa italiana e perché rivolgersi a un professionista abilitato è una tutela concreta per la salute.
Chi può prescrivere diete secondo la legge italiana?
Elaborare una dieta non significa solo dare consigli su cosa mangiare: significa costruire un piano nutrizionale su misura, basato su esigenze fisiologiche, condizioni cliniche, parametri biochimici e metabolici. Questo richiede una preparazione fine e specifica in biologia, fisiologia, biochimica e sull’aspetto nutrizionale. Inoltre, la conoscenza ecologica, botanica permette di inquadrare l’essere umano in rapporto con la natura che lo circonda.
L’impostazione di una dieta è un atto sanitario!
Le uniche tre figure professionali abilitate a svolgere legalmente questa attività sono:
Medico (generico o specialista)
- Può prescrivere diete a scopo preventivo, educativo o terapeutico;
- Può fare diagnosi e prescrivere farmaci;
- Può trattare patologie legate all’alimentazione (obesità, diabete, disordini metabolici…);
- Può collaborare con altre figure sanitarie (Biologi, Dietisti, …).
📌 Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 502/1992
- Legge 42/1999
- Codice Deontologico FNOMCeO
Il Biologo nutrizionista
- Laureato in biologia (3+2): nel mio caso triennale con indirizzo fisiopatologico + magistrale in scienze biologiche della nutrizione;
- È abilitato a valutare lo stato nutrizionale e pianificare diete personalizzate anche per soggetti con patologie già diagnosticate, purché non intervenga sulla diagnosi né prescriva farmaci.
- Non può fare diagnosi, nè prescrivere farmaci;
- Lavora in autonomia
- Collabora con altre figure sanitarie pur potendo prescrivere in autonomia diete sulla base di parametri clinici documentati e diagnosi mediche.
📌 Riferimenti normativi:
- Legge 396/1967: istitutiva della professione;
- Pareri Min. Salute (2009, 2013): chiariscono che il biologo nutrizionista può elaborare diete anche per soggetti con patologie, se c’è diagnosi medica;
- Sentenza Consiglio di Stato n. 1358/2021: conferma la possibilità per il biologo nutrizionista di elaborare piani alimentari anche in ambito clinico;
- Codice deontologico dei Biologi
- Legge 3/2018 (Ordini professionali sanitari);
- Ordinamento (FNOB: www.fnob.it/leggi-e-normative/; https://www.fnob.it/category/leggi-e-normative/legislazione-nazionale/liberi-professionisti/biologi-nutrizionisti/ );
- www.ilbiologonutrizionista.net/wp-content/uploads/Il-ruolo-del-biologo.pdf
Il Dietista
- Professionista sanitario laureato (laurea triennale in Dietistica classe SNT/3) e abilitato automaticamente al termine del corso;
- Iscrizione all’Ordine TSRM-PSTRP, albo dietisti;
- Redige piani alimentari su prescrizione medica;
- Educazione e prevenzione nutrizionale;
- Lavora spesso in equipe (collaborazione con altre figure sanitarie) in ospedali o ambulatori.
📌 Riferimenti normativi:
- DM 744/1994: profilo professionale del dietista;
- Legge 251/2000, art. 6: autonomia e responsabilità professionale;
- Legge 43/2006: professioni sanitarie;
- D.Lgs. 3/2018 (Ordini TSRM-PSTRP)
Chi NON può prescrivere diete
Tutte le altre figure che non rientrano nelle tre categorie sopra riportate — anche se operano nel settore del benessere o della salute — non possono LEGALMENTE elaborare piani nutrizionali personalizzati, in nessun contesto:
- Personal trainer o scienze motorie (non iscritti all’ordine dei Biologi);
- Naturopati;
- Farmacisti non specializzati in nutrizione clinica;
- Estetisti, erboristi, operatori olistici;
- “Health coach”, “food mentor”, “nutritional advisor” senza titolo sanitario;
- Influencer e autodidatti;
- TUTTE LE FIGURE CHE NON APPARTENGONO ALLE TRE FIGURE ABILITATE!
Non possono valutare bisogni alimentari individuali, stilare schemi personalizzati o associarli a benefici sanitari!
Cosa rischia chi lo fa senza abilitazione?
🔴 Reato penale: esercizio abusivo di professione sanitaria
Art. 348 Codice Penale: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.”
Giurisprudenza recente:
- Cass. Pen. n. 39742/2018 – conferma che la redazione di diete personalizzate è riservata a figure sanitarie;
- Cass. Pen. n. 10429/2016 – la personalizzazione di uno schema alimentare costituisce atto sanitario;
- Cons. Stato n. 1358/2021 – l’elaborazione di un piano alimentare è attività professionale sanitaria;
Reati connessi possibili:
- Truffa aggravata (art. 640 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 582 c.p.) se si causano danni
- Pubblicità ingannevole (D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo)
- Abuso del titolo professionale (art. 498 c.p.)
… E i “consigli alimentari”?
Chiunque può parlare genericamente di sana alimentazione, purché:
- non valuti dati clinici o personali;
- non costruisca un piano su misura;
- non prometta effetti terapeutici.
Il confine si oltrepassa nel momento in cui si:
- analizza il corpo (peso, circonferenze, massa grassa, ecc.);
- prescrive quantità, frequenze o combinazioni personalizzate;
- collega la dieta a miglioramenti di salute (es. “migliora la tiroide”, “combatte il diabete”).
In conclusione: l’informazione è prevenzione
Stilare una dieta non è un’opinione, è un atto tecnico-sanitario regolamentato dalla legge.
Per questo è fondamentale sapere a chi affidarsi e quali garanzie devono avere i professionisti che si occupano di nutrizione.
Affidarsi a un medico, un biologo nutrizionista o un dietista non è solo una scelta consapevole, è anche l’unica legalmente valida.
“La salute non si improvvisa. Le competenze si certificano.” (cit.)
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/print?uuid=ACoczfI
https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-vi-penale-sentenza-28-aprile-2017-n-20281/
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