biologo nutrizionista

Il Biologo nutrizionista può prescrivere diete in Italia

Nel mondo dell’alimentazione circolano ogni giorno consigli, programmi “miracolosi”, schemi fai-da-te e diete proposte da figure non sempre competenti. Ma c’è una verità che troppo spesso viene trascurata: in Italia, prescrivere una dieta personalizzata è un atto sanitario riservato per legge a figure professionali specifiche.

In questo articolo spiego chi è autorizzato a stilare piani nutrizionali (diete), cosa prevede la normativa italiana e perché rivolgersi a un professionista abilitato è una tutela concreta per la salute.

Chi può prescrivere diete secondo la legge italiana?

Elaborare una dieta non significa solo dare consigli su cosa mangiare: significa costruire un piano nutrizionale su misura, basato su esigenze fisiologiche, condizioni cliniche, parametri biochimici e metabolici. Questo richiede una preparazione fine e specifica in biologia, fisiologia, biochimica e sull’aspetto nutrizionale. Inoltre, la conoscenza ecologica, botanica permette di inquadrare l’essere umano in rapporto con la natura che lo circonda.

L’impostazione di una dieta è un atto sanitario!

Le uniche tre figure professionali abilitate a svolgere legalmente questa attività sono:

Medico (generico o specialista)

  • Può prescrivere diete a scopo preventivo, educativo o terapeutico;
  • Può fare diagnosi e prescrivere farmaci;
  • Può trattare patologie legate all’alimentazione (obesità, diabete, disordini metabolici…);
  • Può collaborare con altre figure sanitarie (Biologi, Dietisti, …).

📌 Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 502/1992
  • Legge 42/1999
  • Codice Deontologico FNOMCeO

Il Biologo nutrizionista

  • Laureato in biologia (3+2): nel mio caso triennale con indirizzo fisiopatologico + magistrale in scienze biologiche della nutrizione;
  • È abilitato a valutare lo stato nutrizionale e pianificare diete personalizzate anche per soggetti con patologie già diagnosticate, purché non intervenga sulla diagnosi né prescriva farmaci.
  • Non può fare diagnosi, nè prescrivere farmaci;
  • Lavora in autonomia
  • Collabora con altre figure sanitarie pur potendo prescrivere in autonomia diete sulla base di parametri clinici documentati e diagnosi mediche.

📌 Riferimenti normativi:

Il Dietista

  • Professionista sanitario laureato (laurea triennale in Dietistica classe SNT/3) e abilitato automaticamente al termine del corso;
  • Iscrizione all’Ordine TSRM-PSTRP, albo dietisti;
  • Redige piani alimentari su prescrizione medica;
  • Educazione e prevenzione nutrizionale;
  • Lavora spesso in equipe (collaborazione con altre figure sanitarie) in ospedali o ambulatori.

📌 Riferimenti normativi:

  • DM 744/1994: profilo professionale del dietista;
  • Legge 251/2000, art. 6: autonomia e responsabilità professionale;
  • Legge 43/2006: professioni sanitarie;
  • D.Lgs. 3/2018 (Ordini TSRM-PSTRP)

Chi NON può prescrivere diete

Tutte le altre figure che non rientrano nelle tre categorie sopra riportate — anche se operano nel settore del benessere o della salute — non possono LEGALMENTE elaborare piani nutrizionali personalizzati, in nessun contesto:

  • Personal trainer o scienze motorie (non iscritti all’ordine dei Biologi);
  • Naturopati;
  • Farmacisti non specializzati in nutrizione clinica;
  • Estetisti, erboristi, operatori olistici;
  • “Health coach”, “food mentor”, “nutritional advisor” senza titolo sanitario;
  • Influencer e autodidatti;
  • TUTTE LE FIGURE CHE NON APPARTENGONO ALLE TRE FIGURE ABILITATE!

Non possono valutare bisogni alimentari individuali, stilare schemi personalizzati o associarli a benefici sanitari!

Cosa rischia chi lo fa senza abilitazione?

🔴 Reato penale: esercizio abusivo di professione sanitaria

Art. 348 Codice Penale: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.”

Giurisprudenza recente:

  • Cass. Pen. n. 39742/2018 – conferma che la redazione di diete personalizzate è riservata a figure sanitarie;
  • Cass. Pen. n. 10429/2016 – la personalizzazione di uno schema alimentare costituisce atto sanitario;
  • Cons. Stato n. 1358/2021 – l’elaborazione di un piano alimentare è attività professionale sanitaria;

 Reati connessi possibili:

  • Truffa aggravata (art. 640 c.p.)
  • Lesioni personali colpose (art. 582 c.p.) se si causano danni
  • Pubblicità ingannevole (D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo)
  • Abuso del titolo professionale (art. 498 c.p.)

… E i “consigli alimentari”?

Chiunque può parlare genericamente di sana alimentazione, purché:

  • non valuti dati clinici o personali;
  • non costruisca un piano su misura;
  • non prometta effetti terapeutici.

Il confine si oltrepassa nel momento in cui si:

  • analizza il corpo (peso, circonferenze, massa grassa, ecc.);
  • prescrive quantità, frequenze o combinazioni personalizzate;
  • collega la dieta a miglioramenti di salute (es. “migliora la tiroide”, “combatte il diabete”).

In conclusione: l’informazione è prevenzione

Stilare una dieta non è un’opinione, è un atto tecnico-sanitario regolamentato dalla legge.
Per questo è fondamentale sapere a chi affidarsi e quali garanzie devono avere i professionisti che si occupano di nutrizione.

Affidarsi a un medico, un biologo nutrizionista o un dietista non è solo una scelta consapevole, è anche l’unica legalmente valida.

“La salute non si improvvisa. Le competenze si certificano.” (cit.)

 

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/print?uuid=ACoczfI

https://www.ordinemedicilatina.it/cassazione-penale-esercizio-abusivo-professione-medica-il-naturopata-non-puo-prescrivere-diete/

https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-vi-penale-sentenza-28-aprile-2017-n-20281/

 

Nessun Commento

lascia un commento